P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 1; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, sulla questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, nella parte in cui non estende i benefici previdenziali disposti a favore dei primari di ruolo, anche al restante personale medico dirigente; Sospende il giudizio promosso con ricorso n. 350/1991; Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 marzo 1991. Il presidente: CASTIGLIONE Il consigliere: CALVERI Il referendario relatore: PASSONI Depositata il 28 maggio 1991. Il segretario generale: SICILIA 91C1233