P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 1;
    Dichiara   la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,  in
 relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione,  sulla  questione
 di  costituzionalita' degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991,
 n. 50, nella parte  in  cui  non  estende  i  benefici  previdenziali
 disposti  a  favore dei primari di ruolo, anche al restante personale
 medico dirigente;
    Sospende il giudizio promosso con ricorso n. 350/1991;
    Ordina   l'immediata   rimessione   degli    atti    alla    Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,  alle  parti  in
 causa e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 marzo
 1991.
                      Il presidente: CASTIGLIONE
    Il consigliere: CALVERI Il referendario relatore: PASSONI
    Depositata il 28 maggio 1991.
                    Il segretario generale: SICILIA

 91C1233