PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
      dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  1,
 della  legge  22  agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento
 dovuto  dal  vettore  stradale  per  perdita  o  avaria  delle   cose
 trasportate), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della
 responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria
 delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;
      dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della medesima norma
 nella parte in cui non prevede un  meccanismo  di  aggiornamento  del
 massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento;
      dichiara   non   fondate  le  altre  questioni  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto  1985,  n.
 450,  sollevate,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
 Corte d'appello di Torino e dal Tribunale di Ancona con le  ordinanze
 indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1240