P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 446, 516 e 519 del c.p.p.,
 cosi' come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e
 567 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
 comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui  non
 prevedono  la  possibilita'  per  l'imputato,  nel  caso  di modifica
 dell'imputazione  nel  corso   dell'istruzione   dibattimentale,   di
 richiedere  il  patteggiamento a' sensi e per gli effetti degli artt.
 444 e segg. del c.p.p.;
    Sospende il giudizio in corso e dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza venga notificata a cura della
 cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Treviso, addi' 3 ottobre 1991
                        Il pretore: NAPOLITANO

 91C1257