P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del c.p.p., cosi' come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilita' per l'imputato, nel caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruzione dibattimentale, di richiedere il patteggiamento a' sensi e per gli effetti degli artt. 444 e segg. del c.p.p.; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Treviso, addi' 3 ottobre 1991 Il pretore: NAPOLITANO 91C1257