P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 25, 101, 76 e 77 della Costituzione; Dichiara sospeso il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei riguardi delle parti e perche' copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Matera, addi' 31 agosto 1991 Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE 91C1285