P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio,  per  le ragioni su esposte, rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 25,
 101, 76 e 77 della Costituzione;
    Dichiara sospeso il presente giudizio;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei
 riguardi delle parti e perche' copia della presente  ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Matera, addi' 31 agosto 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE

 91C1285