PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
    1) dichiara inammissibile il ricorso della regione autonoma  Valle
 d'Aosta indicato in epigrafe;
    2)  dichiara l'illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli
 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione  del  piano
 energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale dell'energia, di
 risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
 energia):
    -  art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province
 autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini,  ivi  considerati,
 "d'intesa con" anziche' "sentito" l'ENEA;
    -  art.  5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le prov-
 ince autonome di Trento e  di  Bolzano  predispongono  i  loro  piani
 "d'intesa con" anziche' "sentiti" gli enti locali e le loro aziende;
    -  art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo
 preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province  autonome
 di   Trento   e  di  Bolzano,  in  ordine  all'esercizio  dei  poteri
 sostitutivi ivi disciplinati;
    - artt. 9 e  38,  nella  parte  in  cui,  includendo  le  province
 autonome   di   Trento  e  di  Bolzano  nella  delega  relativa  alla
 concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per
 queste le modalita' di finanziamento secondo le norme statutarie;
    - art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche  la
 provincia  autonoma  di  Bolzano  promuova  accordi  con le categorie
 professionali ivi indicate;
    3)   dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 9 gennaio 1991,
 n.  10, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso
 in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 5  e  10,  dello  statuto
 speciale  (d.P.R.  31  agosto  1972, n. 670) e alle relative norme di
 attuazione;
    4)   dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  18  della  legge  9  gennaio  1991  n. 10,
 sollevate, con i rispettivi  ricorsi  in  epigrafe,  dalla  provincia
 autonoma  di  Trento  in  riferimento  all'art.  9 n. 9 dello statuto
 speciale e dalla provincia autonoma di Bolzano  in  riferimento  agli
 artt.  8,  nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9,
 nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16, primo comma,  dello  statuto
 speciale;
    5)  dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di cui in motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2  della  legge  9
 gennaio  1991,  n.  10  sollevata,  con il ricorso in epigrafe, dalla
 provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3,  5,
 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11;
 12;  13;  14;  16,  primo  comma;  titolo VI; 104 e 107 dello statuto
 speciale; alle misure 30 e 118  del  pacchetto  per  l'Alto  Adige  e
 all'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127;
    6)   dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo, terzo e quinto comma, della  legge
 9  gennaio  1991,  n.  10, sollevata con il ricorso in epigrafe dalla
 provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 5,  10,
 18 e 21; 16 dello statuto speciale;
    7)   dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo, terzo, quarto, quinto comma  della
 legge  9  gennaio  1991, n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe,
 dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn.
 3, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 21 dello statuto speciale ed  alle  norme
 di attuazione contenute nell'art. 9 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;
    8)  dichiara  non  fondate,  nei  sensi  di cui in motivazione, le
 questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  8,  10  e  13,
 primo  comma,  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, sollevate, con il
 ricorso  in  epigrafe,  dalla  provincia  autonoma  di   Bolzano   in
 riferimento agli artt. 8, nn. 8, 9, 17, 20, 21; 9, nn. 3, 11; 15; 16,
 primo  comma,  dello  statuto  speciale  e  all'art. 5 della legge 30
 novembre 1989, n. 386;
    9)   dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  17  della  legge  9  gennaio  1991  n.  10
 sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla  provincia  autonoma  di
 Bolzano  in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17,
 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15 e  16,
 primo comma, dello statuto speciale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
                       Il presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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