PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile il ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta indicato in epigrafe; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia): - art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, "d'intesa con" anziche' "sentito" l'ENEA; - art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le prov- ince autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani "d'intesa con" anziche' "sentiti" gli enti locali e le loro aziende; - art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati; - artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalita' di finanziamento secondo le norme statutarie; - art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 5 e 10, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, sollevate, con i rispettivi ricorsi in epigrafe, dalla provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 9 n. 9 dello statuto speciale e dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16, primo comma, dello statuto speciale; 5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 16, primo comma; titolo VI; 104 e 107 dello statuto speciale; alle misure 30 e 118 del pacchetto per l'Alto Adige e all'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127; 6) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo, terzo e quinto comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevata con il ricorso in epigrafe dalla provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 10, 18 e 21; 16 dello statuto speciale; 7) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo, terzo, quarto, quinto comma della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 21 dello statuto speciale ed alle norme di attuazione contenute nell'art. 9 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; 8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 10 e 13, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 8, 9, 17, 20, 21; 9, nn. 3, 11; 15; 16, primo comma, dello statuto speciale e all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; 9) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15 e 16, primo comma, dello statuto speciale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991. Il presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991 Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1329