PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita' costituzionale  dell'art.  10,  sesto  e
 settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui
 prevede  che  il  lavoratore  infortunato o i suoi aventi causa hanno
 diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili  per  il
 reato  da  cui  l'infortunio  e'  derivato, al risarcimento del danno
 biologico non collegato alla  perdita  o  riduzione  della  capacita'
 lavorativa  generica  solo  se  e  solo  nella misura in cui il danno
 risarcibile, complessivamente considerato, superi  l'ammontare  delle
 indennita' corrisposte dall'I.N.A.I.L.;
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11, primo e
 secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124, nella parte in cui
 consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del  diritto  di
 regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme
 dovute  al  lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno
 biologico non collegato alla  perdita  o  riduzione  della  capacita'
 lavorativa generica.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1331