ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 458, primo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  3  dicembre  1990  dal  Tribunale di Genova nel processo penale a
 carico di Malvezzi Roberto Acleto, iscritta al  n.  44  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  10  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 3 dicembre
 1990, ha  sollevato  su  eccezione  della  difesa  dell'imputato,  in
 riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione
 di  legittimita'  dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura
 penale, "nella parte in cui non  prevede  che  il  termine  di  sette
 giorni  per  richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica
 dell'avviso  al  difensore  della  data  fissata  per   il   giudizio
 immediato"  e,  di  ufficio,  in  riferimento  agli artt. 24, secondo
 comma,  e  3,  primo  comma,   della   Costituzione,   questione   di
 legittimita'  dello  stesso  art.  458,  primo  comma,  del codice di
 procedura penale, "nella parte in  cui  non  prevede  che  l'imputato
 debba  depositare  la  richiesta di giudizio abbreviato, con la prova
 della  avvenuta  notifica  al  pubblico  ministero,  nel  termine  di
 decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio
 immediato";
      e  che,  ad  avviso  del  giudice a quo, la prima questione "non
 assumerebbe" da sola rilevanza nel  processo  in  corso  "perche'  la
 richiesta  di  giudizio abbreviato, pur presentata entro sette giorni
 dalla notifica al difensore dell'avviso della data  fissata,  sarebbe
 comunque  inammissibile  per  un  altro  motivo, e cioe' perche' alla
 richiesta  non  era  allegata la prova della sua notifica al pubblico
 ministero", un'inammissibilita' peraltro superata con la proposizione
 della seconda questione, cosi' "rendendo l'una e l'altra  decisamente
 rilevanti nel procedimento";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,   chiedendo   che   le  questioni  siano  dichiarate,  in  via
 principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;
    Considerato che l'ordinanza di  rimessione  contesta  l'art.  458,
 primo  comma,  del  codice di procedura penale sotto il profilo della
 brevita' del termine concernente sia il deposito della  richiesta  di
 giudizio   abbreviato  sia  il  deposito  della  prova  dell'avvenuta
 notificazione della richiesta stessa;
      che questa Corte,  con  ordinanza  n.  588  del  1990,  ha  gia'
 dichiarato  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 458, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,  nella  parte  in cui prevede la decadenza dalla richiesta di
 giudizio abbreviato avanzata oltre il termine di sette  giorni  dalla
 notifica  del decreto di citazione per il giudizio immediato ma entro
 il termine  di  sette  giorni  dalla  notifica  del  relativo  avviso
 dell'udienza al difensore;
      che  nell'ordinanza  di  rimessione  non  sono dedotti argomenti
 nuovi o diversi  da  quelli  allora  esaminati,  donde  la  manifesta
 infondatezza della prima delle questioni proposte;
      che  la  richiesta  di  giudizio  abbreviato, in quanto avanzata
 tardivamente, risulta inammissibile, cosi' rendendo  irrilevante,  in
 quanto  assolutamente  ininfluente  nel  processo a quo, la questione
 relativa alla congruita' del termine  per  il  deposito  della  prova
 dell'avvenuta   notificazione  della  richiesta  stessa  al  pubblico
 ministero;
      e  che,  quindi,   la   seconda   questione   deve   dichiararsi
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.