ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Genova nel processo penale a carico di Malvezzi Roberto Acleto, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 3 dicembre 1990, ha sollevato su eccezione della difesa dell'imputato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il termine di sette giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato" e, di ufficio, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dello stesso art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che l'imputato debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, nel termine di decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato"; e che, ad avviso del giudice a quo, la prima questione "non assumerebbe" da sola rilevanza nel processo in corso "perche' la richiesta di giudizio abbreviato, pur presentata entro sette giorni dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata, sarebbe comunque inammissibile per un altro motivo, e cioe' perche' alla richiesta non era allegata la prova della sua notifica al pubblico ministero", un'inammissibilita' peraltro superata con la proposizione della seconda questione, cosi' "rendendo l'una e l'altra decisamente rilevanti nel procedimento"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili e, in subordine, non fondate; Considerato che l'ordinanza di rimessione contesta l'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale sotto il profilo della brevita' del termine concernente sia il deposito della richiesta di giudizio abbreviato sia il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa; che questa Corte, con ordinanza n. 588 del 1990, ha gia' dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la decadenza dalla richiesta di giudizio abbreviato avanzata oltre il termine di sette giorni dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio immediato ma entro il termine di sette giorni dalla notifica del relativo avviso dell'udienza al difensore; che nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, donde la manifesta infondatezza della prima delle questioni proposte; che la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata tardivamente, risulta inammissibile, cosi' rendendo irrilevante, in quanto assolutamente ininfluente nel processo a quo, la questione relativa alla congruita' del termine per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa al pubblico ministero; e che, quindi, la seconda questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.