PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 3 dicembre 1990; 2) Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 3 dicembre 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91CC657