PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)  Dichiara  la  manifesta   infondatezza   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di
 procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  all'art. 24, secondo
 comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza  del
 3 dicembre 1990;
    2)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo  comma,
 e  24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con
 ordinanza del 3 dicembre 1990.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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