P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444  del  c.p.p.  in  relazione
 all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente  del Consiglio dei Minisri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Catania, addi' 21 ottobre 1991
                           Il pretore: COSTA

 92C0178