P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Minisri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 21 ottobre 1991 Il pretore: COSTA 92C0178