P. Q. M.
    Il pretore dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  illegittimita'  dell'art.  2  della  legge n. 576/1980
 (modificato dalla legge n. 175/1983), per contrasto con gli artt. 3 e
 36 della Costituzione, nella parte in cui limita la base  di  computo
 per  il  calcolo della pensione ai soli redditi dichiarati escludendo
 da tale  base  l'ammontare  dei  redditi  risultanti  dai  successivi
 accertamenti   svolti   dagli  organi  fiscali,  e  dalle  successive
 definizioni con gli stessi;
    Sospende il presente giudizio promosso da Pasquale  De  Benedictis
 contro  la  cassa  nazionale  di  previdenza e di assistenza a favore
 degli avvocati e procuratori;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle  due  Camere
 del Parlamento.
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 92C0179