P. Q. M. Il pretore dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' dell'art. 2 della legge n. 576/1980 (modificato dalla legge n. 175/1983), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita la base di computo per il calcolo della pensione ai soli redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali, e dalle successive definizioni con gli stessi; Sospende il presente giudizio promosso da Pasquale De Benedictis contro la cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il pretore: (firma illeggibile) Il cancelliere: (firma illeggibile) 92C0179