P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 38 secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico di cui alla legge della regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990, nella parte in cui limita ai soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale, assunti in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' senza aver raggiunto i quaranta anni di servizio, la possibilita' di essere trattenuti, in servizio, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'; per l'effetto escludendosi da tale beneficio il restante personale dirigenziale regionale, non inquadrato nella massima qualifica; sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Calabria, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Cosi' deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 28 giugno 1991. Il presidente: CASTIGLIONE Depositata il 30 ottobre 1991. Il segretario generale: (firma illeggibile) 92C0181