P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Ritenuta  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3, 38 secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione,
 la questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo  unico  di
 cui  alla legge della regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990, nella
 parte in cui limita  ai  soli  dipendenti  inquadrati  nella  massima
 qualifica dirigenziale, assunti in data
  anteriore    al   6   aprile   1975,   che   abbiano   compiuto   il
 sessantacinquesimo anno di eta' senza aver raggiunto i quaranta  anni
 di  servizio,  la  possibilita'  di essere trattenuti, in servizio, a
 domanda, sino al raggiungimento del  limite  massimo  di  servizio  e
 comunque  non  oltre  il  settantesimo  anno  di  eta'; per l'effetto
 escludendosi da tale beneficio  il  restante  personale  dirigenziale
 regionale,  non  inquadrato  nella  massima  qualifica;  sospende  il
 giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  a  tutte  le parti in causa ed al Presidente della Giunta
 regionale  della  Calabria,  nonche'  comunicata  al  Presidente  del
 Consiglio regionale della Calabria.
    Cosi' deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 28 giugno
 1991.
                      Il presidente: CASTIGLIONE
    Depositata il 30 ottobre 1991.
              Il segretario generale: (firma illeggibile)

 92C0181