P. Q. M. Dichiarata la non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalita' e la sua rilevanza ai fini decisori del ricorso, sospende il giudizio, e riservata ogni altra pronuncia dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' decide la questione della sospetta incostituzionalita' dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone che a cura della segreteria del tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' che la stessa sia comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 e del 21 agosto 1991. Il presidente: MONTEROSSO Il consigliere: NOVARESE Il consigliere, relatore, est.: RASOLA 92C0185