P. Q. M.
    Dichiarata la non manifesta infondatezza della  dedotta  questione
 di costituzionalita' e la sua rilevanza ai fini decisori del ricorso,
 sospende  il  giudizio,  e  riservata ogni altra pronuncia dispone la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' decide  la
 questione  della  sospetta  incostituzionalita'  dell'art.  1,  primo
 comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 con riferimento all'art. 3
 della Costituzione;
    Dispone che a cura della  segreteria  del  tribunale  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in causa e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche'  che  la  stessa  sia  comunicata  al
 Presidente dei due rami del Parlamento.
    Cosi'  deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'8 maggio
 1991 e del 21 agosto 1991.
                       Il presidente: MONTEROSSO
    Il consigliere: NOVARESE
                                Il consigliere, relatore, est.: RASOLA
 92C0185