PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nei testi risultanti dopo le modifiche apportate, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in connessione con la norma interposta contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 92C0192