PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  63,  primo  comma,  seconda  proposizione,  del  d.P.R. 26
 ottobre 1972, n.  633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
 valore  aggiunto)  e dell'art. 33, terzo comma, seconda proposizione,
 del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
 di accertamento delle imposte sui redditi), nei testi risultanti dopo
 le modifiche apportate, rispettivamente, dall'art. 7  e  dall'art.  2
 del  d.P.R.  15  luglio  1982,  n.  463  (Disposizioni  integrative e
 correttive dei decreti del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
 1972,   n.   633   e   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
 modificazioni), sollevate,  con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,
 dalla   Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Pordenone,  in
 riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della  Costituzione,  in
 connessione  con  la  norma interposta contenuta nell'art. 10, n. 12,
 della legge 9 ottobre 1971, n. 825  (Delega  legislativa  al  Governo
 della Repubblica per la riforma tributaria).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0192