PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  20  della  legge  24  dicembre
 1986,  n.  958  (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di
 leva  prolungata),  in  riferimento  agli  artt.   3   e   52   della
 Costituzione,  sollevata  dal  Pretore  di Livorno con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0196