PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  15,  secondo  comma, della legge 30 luglio
 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato
 giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e  non  docente
 della  scuola  materna,  elementare,  secondaria  e  artistica  dello
 Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  dal  TAR  dell'Abruzzo  - sezione distaccata di
 Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0198