P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  1  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio,  "non manifestamente infondata" la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del  d.-l.
 10  luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516
 e  degli  artt.  14  e  seguenti  (Disposizioni  per   agevolare   la
 definizione  delle  pendenze tributarie) del d.-l. 10 luglio 1982, n.
 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione  agli
 artt.  3,  primo  comma,  53,  primo  comma, e 97, primo comma, della
 Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende  il  procedimento  in   corso   ed   ordina   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
 notificata al ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidente
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 8 gennaio 1988
                       Il presidente: PISCITELLO

 92C0257