P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 1 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e degli artt. 14 e seguenti (Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie) del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 8 gennaio 1988 Il presidente: PISCITELLO 92C0257