P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio,  "non manifestamente infondata" la questione
 di legittimita' costituzionale dell'intero art.  34  della  legge  30
 dicembre 1991, n. 413 e, in particolare, della disposizione di cui al
 quinto  comma  del  citato articolo nella parte in cui e' prevista la
 sospensione del giudizio a richiesta del contribuente,  in  relazione
 agli  artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della
 Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende  il  procedimento   in   corso   e   ordina   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
 notificata ai ricorrenti e all'ufficio imposte dirette di Arona e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, 8 gennaio 1992
                       Il presidente: PISCITELLO

 92C0258