P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'intero art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e, in particolare, della disposizione di cui al quinto comma del citato articolo nella parte in cui e' prevista la sospensione del giudizio a richiesta del contribuente, in relazione agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti e all'ufficio imposte dirette di Arona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, 8 gennaio 1992 Il presidente: PISCITELLO 92C0258