P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso della facolta' di non rispondere. Dispone la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Revoca lo stato di detenzione in carcere di Palmeri Antonino, nato a Palermo il 26 aprile 1964, e per l'effetto ne ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato. Palermo, addi' 14 gennaio 1992 Il presidente: COSTANTINO I giudici: LOFORTI - CONTI 92C0259