P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1  e  23 della legge
 costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita'  dell'art.  513,  secondo  comma,  del  c.p.p.,  in
 riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
 non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti
 le dichiarazioni rese da  imputato  di  reato  connesso  che  si  sia
 avvalso della facolta' di non rispondere.
    Dispone  la  sospensione  del giudizio e la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.
    Revoca lo stato di detenzione in carcere di Palmeri Antonino, nato
 a  Palermo  il  26 aprile 1964, e per l'effetto ne ordina l'immediata
 scarcerazione, se non detenuto per altra causa.
    Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato.
      Palermo, addi' 14 gennaio 1992
                       Il presidente: COSTANTINO
                                            I giudici: LOFORTI - CONTI
 92C0259