P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sulla questione di costituzionalita' dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), dell'art. 1, comma 4-quinquies del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in quanto non vengono estesi i benefici contenuti nelle predette disposizioni al personale con qualifica di dirigente del servizio veterinario delle uu.ss.ll.; Sospende il giudizio promosso con il ricorso n. 1582/90, sezione prima; Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catania nelle camere di cosniglio del 13 febbraio e del 14 giugno 1991. Il presidente: TROVATO L'estensore: SCHILLACI Il segretario: (firma illeggibile) Depositata nella segreteria del t.a.r. sezione di Catania oggi 31 agosto 1991. Il direttore della prima sez. giur.: CARUSO 92C0261