P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della   Costituzione,   23   della   legge
 costituzionale  11  marzo  1953, n. 1, dichiara la rilevanza e la non
 manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma,
 della Costituzione, sulla questione di costituzionalita' dell'art. 53
 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato  giuridico  del  personale
 delle  unita'  sanitarie  locali), dell'art. 1, comma 4-quinquies del
 d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito  con  modificazioni  dalla
 legge  28  febbraio  1990,  n.  37,  in  quanto  non vengono estesi i
 benefici contenuti  nelle  predette  disposizioni  al  personale  con
 qualifica di dirigente del servizio veterinario delle uu.ss.ll.;
    Sospende  il  giudizio promosso con il ricorso n. 1582/90, sezione
 prima;
    Ordina   l'immediata   rimessione   degli    atti    alla    Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della  Segreteria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Catania nelle camere di cosniglio del 13 febbraio
 e del 14 giugno 1991.
                        Il presidente: TROVATO
    L'estensore: SCHILLACI
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
    Depositata nella segreteria del t.a.r. sezione di Catania oggi  31
 agosto 1991.
              Il direttore della prima sez. giur.: CARUSO

 92C0261