P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983,
 n. 184 in relazione agli artt. 3, 10, 30 della Costituzione in quanto
 non prevede la revoca dell'adozione legittimante,  e  in  particolare
 per  gravi  motivi nell'interesse dell'adottato, come stabilito anche
 dalla convenzione di Strasburgo 24  aprile  1967,  ratificata  il  25
 maggio 1976;
    Ordina la sospensione del procedimento in corso;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del
 Consiglio dei Ministri e  sia  comunicata  ai  presidenti  delle  due
 Camere del parlamento;
    Si comunichi alle parti istanti.
      Venezia, addi' 20 dicembre 1991
                        Il presidente: CARLINI
                                   L'assistente giudiziario: COLOMBINA
    Depositato in cancelleria il 24 dicembre 1991.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 92C0263