P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in relazione agli artt. 3, 10, 30 della Costituzione in quanto non prevede la revoca dell'adozione legittimante, e in particolare per gravi motivi nell'interesse dell'adottato, come stabilito anche dalla convenzione di Strasburgo 24 aprile 1967, ratificata il 25 maggio 1976; Ordina la sospensione del procedimento in corso; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del parlamento; Si comunichi alle parti istanti. Venezia, addi' 20 dicembre 1991 Il presidente: CARLINI L'assistente giudiziario: COLOMBINA Depositato in cancelleria il 24 dicembre 1991. Il cancelliere: (firma illeggibile) 92C0263