P. Q. M.
    Riuniti i ricorsi in epigrafe;
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27  dicembre
 1989,  n.  413,  convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio
 1990, n. 37, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella
 parte  in cui esclude dal beneficio i dirigenti delle amministrazioni
 statali che, destinatari del t.u.  n. 2093/1973 e in  servizio  al  1
 ottobre  1974,  abbiano  compiuto  il sessantacinquesimo anno di eta'
 anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  d.-l.  medesimo,
 ancorche'  nelle  condizioni  di  fruire  della  normativa estesa con
 l'anzidetta disposizione  e  non  abbiano  prestato  acquiescenza  al
 collocamento a riposo eventualmente sopravvenuto;
    Sospende il giudizio in corso sui due ricorsi riuniti;
    Ordina  alla  Segreteria  l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone  altresi'  che  a  cura  della  segreteria,  la   presente
 ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del
 Consiglio  dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato o della
 Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 1991.
                        Il presidente: CAMOZZI
                         Il consigliere estensore: MILLEMAGGI COGLIANI
 92C0270