P. Q. M. Riuniti i ricorsi in epigrafe; Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal beneficio i dirigenti delle amministrazioni statali che, destinatari del t.u. n. 2093/1973 e in servizio al 1 ottobre 1974, abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' anteriormente alla data di entrata in vigore del d.-l. medesimo, ancorche' nelle condizioni di fruire della normativa estesa con l'anzidetta disposizione e non abbiano prestato acquiescenza al collocamento a riposo eventualmente sopravvenuto; Sospende il giudizio in corso sui due ricorsi riuniti; Ordina alla Segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato o della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 1991. Il presidente: CAMOZZI Il consigliere estensore: MILLEMAGGI COGLIANI 92C0270