P. Q. M. Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14; Sospende il presente giudizio di cassazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parte in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, l'11 febbraio 1992. Il presidente: BENANTI 92C0272