P. Q. M.
    Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in
 riferimento  agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 dell'art.  6,  settimo  comma  del d.-l.   12 settembre 1983, n. 463,
 convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo
 comma del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14;
    Sospende il presente giudizio di cassazione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata alle parte in causa, al procuratore generale presso questa
 Corte  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma, l'11 febbraio 1992.
                        Il presidente: BENANTI

 92C0272