PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata, con  il  ricorso  di  cui  in  epigrafe,  dalla  Provincia
 autonoma  di  Trento  nei  confronti degli artt. 1, primo comma, e 2,
 primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Modifiche alla  legge
 9   aprile  1990,  n.  87,  concernente  interventi  urgenti  per  la
 zootecnia), per violazione degli artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8,  e  16
 dello  Statuto  speciale  di  cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e
 delle  relative  norme   di   attuazione   nonche'   per   violazione
 dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia di cui al titolo VI
 di tale Statuto e dell'art. 136 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0274