PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Verona con ordinanza del 14 maggio 1991. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0281