PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989,
 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per
 aree urbane maggiormente popolate, nonche'  modificazioni  di  alcune
 norme  del  testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,
 approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  15  giugno
 1959,  n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
 della Costituzione, dal Pretore di Verona con ordinanza del 14 maggio
 1991.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0281