PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, primo comma, della legge 8
 marzo 1968, n. 152 (Nuove  norme  in  materia  previdenziale  per  il
 personale  degli  Enti  locali), sollevata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con le ordinanze indi-
 cate in epigrafe;
      dichiara la manifesta inammissibilita' della medesima  questione
 in  riferimento  agli  artt.  1,  4,  35,  36,  38,  97  e  98  della
 Costituzione, pure richiamati nelle stesse ordinanze.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0282