PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con le ordinanze indi- cate in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilita' della medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, pure richiamati nelle stesse ordinanze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0282