LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    All'udienza del 20 novembre 1990 si  e'  riservata  la  decisione,
 riserva  sciolta  il  19 novembre 1991 con l'emissione della seguente
 ordinanza su appello  proposto  dall'ufficio  ii.dd.  di  Castelnuovo
 Garfagnana  e  "S.n.c.  Ricci calzature di Ricci Liuba Paola & C." in
 persona dei soci e legali rappresentanti Ricci Tonarelli Liuba Paola,
 Paolinelli Maria ved. Ricci, Tonarelli Aldo elettivamente domiciliato
 c/o avv. prof. Pasquale Russo  e  avv.  Marco  Miccinesi  avverso  la
 decisione  emessa  dalla  c.t.  di primo grado di Lucca con il numero
 2213 del 5 novembre 1988, presenti nell'udienza del 20 novembre  1990
 il  rappresentante dell'ufficio ii.dd. di Castelnuovo Garfagnana e il
 domiciliatario dei contribuenti avv. Marco Miccinesi, relatore  dott.
 avv. Franco Picchi;
    Letti gli atti;
             FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
    Il  procedimento prende avvio da un accertamento I.V.A. effettuato
 il 9 marzo 1985 nei confronti della contribuente indicata in oggetto.
 Recepito anche  dall'ufficio  imposte,  l'accertamento  si  basa  sul
 presunto  utilizzo  di  bolle  di  accompagnamento di beni viaggianti
 falsificate.
    La  commissione  tributaria di primo grado ha parzialmente accolto
 il ricorso del contribuente. Il procedimento,  oggi  all'esame  della
 presente commissione, si trova, sostanzialmente, in una situazione di
 "stallo",  non  essendo  possibile  a  questo  giudice  verificare il
 presupposto di fatto (falsita' del documento)  da  cui  trae  origine
 l'accertamento impugnato.
    Simile  disciplina del processo tributario e' imposta dall'art. 35
 del  d.P.R.  n.  636/1972  ed  e'  gia'  stata  ritenuta  conforme  a
 costituzione di codesta ecc.ma Corte costituzionale.
    Ritiene  tuttavia  il  giudicante  che,  per  quanto  il  processo
 tributario sia "di parte" non possa inibirsi in assoluto  al  giudice
 la  possibilita'  di  avvalersi  di  organi  tecnici  ovvero di testi
 allorche' l'onere di allegazione delle prove sia stato adempiuto solo
 parzialmente dalle parti medesime.
    Aderire sino in fondo a simile ricostruzione  significa  porre  il
 giudicante  in  condizione  di  non poter svolgere la stessa funzione
 alla quale e' deputato, in violazione degli artt.  101  e  103  della
 Costituzione.
    D'altronde,   lo   stesso   art.  24  della  Costituzione  risulta
 ampiamente vulnerato dalla disposizione di cui all'art. 35 del d.P.R.
 n. 636/1972 cit., laddove cristallizza, oltre che  l'indefettibilita'
 della  difesa, il principio del contraddittorio nel processo: nessuna
 contro deduzione  puo'  svolgere  infatti  la  difesa  rispetto  alla
 presunta  falsita' dei documenti e, del resto, non sembra francamente
 affidabile un accertamento condotto esclusivamente da un  organo  "di
 parte"  per di piu' anch'esso incardinato nella p.a. come e' previsto
 dall'attuale normativa.