LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO All'udienza del 20 novembre 1990 si e' riservata la decisione, riserva sciolta il 19 novembre 1991 con l'emissione della seguente ordinanza su appello proposto dall'ufficio ii.dd. di Castelnuovo Garfagnana e "S.n.c. Ricci calzature di Ricci Liuba Paola & C." in persona dei soci e legali rappresentanti Ricci Tonarelli Liuba Paola, Paolinelli Maria ved. Ricci, Tonarelli Aldo elettivamente domiciliato c/o avv. prof. Pasquale Russo e avv. Marco Miccinesi avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Lucca con il numero 2213 del 5 novembre 1988, presenti nell'udienza del 20 novembre 1990 il rappresentante dell'ufficio ii.dd. di Castelnuovo Garfagnana e il domiciliatario dei contribuenti avv. Marco Miccinesi, relatore dott. avv. Franco Picchi; Letti gli atti; FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO Il procedimento prende avvio da un accertamento I.V.A. effettuato il 9 marzo 1985 nei confronti della contribuente indicata in oggetto. Recepito anche dall'ufficio imposte, l'accertamento si basa sul presunto utilizzo di bolle di accompagnamento di beni viaggianti falsificate. La commissione tributaria di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente. Il procedimento, oggi all'esame della presente commissione, si trova, sostanzialmente, in una situazione di "stallo", non essendo possibile a questo giudice verificare il presupposto di fatto (falsita' del documento) da cui trae origine l'accertamento impugnato. Simile disciplina del processo tributario e' imposta dall'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972 ed e' gia' stata ritenuta conforme a costituzione di codesta ecc.ma Corte costituzionale. Ritiene tuttavia il giudicante che, per quanto il processo tributario sia "di parte" non possa inibirsi in assoluto al giudice la possibilita' di avvalersi di organi tecnici ovvero di testi allorche' l'onere di allegazione delle prove sia stato adempiuto solo parzialmente dalle parti medesime. Aderire sino in fondo a simile ricostruzione significa porre il giudicante in condizione di non poter svolgere la stessa funzione alla quale e' deputato, in violazione degli artt. 101 e 103 della Costituzione. D'altronde, lo stesso art. 24 della Costituzione risulta ampiamente vulnerato dalla disposizione di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972 cit., laddove cristallizza, oltre che l'indefettibilita' della difesa, il principio del contraddittorio nel processo: nessuna contro deduzione puo' svolgere infatti la difesa rispetto alla presunta falsita' dei documenti e, del resto, non sembra francamente affidabile un accertamento condotto esclusivamente da un organo "di parte" per di piu' anch'esso incardinato nella p.a. come e' previsto dall'attuale normativa.