LA CORTE DI APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento n. 813/88
 r.g. app. nei confronti di Sarti Ernesto, imputato del delitto di cui
 all'art.  50,  primo  comma,  del  d.P.R.  n.  633/1972  per  essersi
 sottratto   al   pagamento   di  L.  237.880.906  per  I.V.A.  dovuta
 relativamente   all'anno   1976;   condizione    di    procedibilita'
 verificatasi in data 27 luglio 1984, essendo l'accertamento d'imposta
 divenuto  definitivo  nella  misura  risultante  dalla  dichiarazione
 annuale a seguito  di  mancata  impugnazione  della  decisione  della
 commissione tributaria di primo grado da parte dell'ufficio I.V.A.
    Premesso  in  fatto che nel corso di una indagine penale cui Sarti
 Ernesto era stato sottoposto  per  reati  valutari  veniva  acquisita
 documentazione  sulla  base  della  quale  l'Ufficio  Iva  di Bologna
 elevava  avviso  di  accertamento  a  carico   del   medesimo   Sarti
 quantificando una evasione di imposta nella misura di L. 237.880.906;
      che  avverso  tale  accertamento il Sarti proponeva ricorso alla
 commissione tributaria di Bologna che, con decisione 25 ottobre 1983,
 annullava il predetto accertamento sul  presupposto  dell'illegittima
 acquisizione   della   documentazione   di   cui   sopra   in  quanto
 asseritamente avvenuta in  violazione  dell'art.  52  del  d.P.R.  n.
 633/1972;
      che  la  menzionata  decisione  della commissione tributaria non
 veniva impugnata dall'ufficio e diveniva, cosi', definitiva;
      che il Sarti, tratto a giudizio avanti al tribunale  di  Bologna
 per  rispondere  del delitto specificato in epigrafe, con sentenza 15
 febbraio 1988 veniva  prosciolto  "per  improcedibilita'  dell'azione
 penale"  per non essersi realizzata la condizione di cui all'art. 58,
 ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972;
      che avverso tale sentenza proponeva appello il procuratore della
 Repubblica il quale chiedeva, nel merito, la riforma  della  sentenza
 impugnata  dovendosi  ritenere  procedibile l'azione penale e, in via
 subordinata, che  venisse  sollevata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972 con
 riferimento  all'art. 50, primo comma, stesso decreto, per violazione
 degli artt. 101, secondo comma, e 112 della Costituzione;
                             O S S E R V A
    L'appello del p.m. e' sicuramente fondato poiche' un  accertamento
 con  carattere di definitivita' e' stato comunque raggiunto e a nulla
 rileva che esso si identifichi negli stessi  termini  denunciati  dal
 contribuente.  Va,  quindi, ritenuta errata la contraria affermazione
 del tribunale secondo la quale  l'accertamento  di  cui  all'art.  58
 citato  "dovrebbe risolversi - esclusivamente - in una determinazione
 autonoma, da parte dell'ufficio, dell'imposta dovuta".
    Di   conseguenza,   ritenendosi   verificata   la   condizione  di
 procedibilita', a questa  corte  incombe  di  passare  all'esame  del
 merito  ricorrendo  alla  rinnovazione  del  dibattimento,  giusta il
 disposto dell'art. 522, ultimo comma, del c.p.p./1930.
    A questo punto,  tuttavia,  occorre  rilevare  che  l'operato  del
 giudice  penale  incontra  il limite costituito dalla norma dell'art.
 58, ultimo comma,  del  d.P.R.  n.  633/1972  in  forza  della  quale
 l'accertamento effettuato in sede tributaria e divenuto definitivo fa
 stato nel processo penale.
    Tale   limite   configura,   in  primo  luogo,  una  irragionevole
 disparita' di trattamento tra imputati per reati comuni e  per  reati
 fiscali, ed inoltre si pone in sostanziale contrasto con il principio
 di  obbligatorita'  dell'azione  penale,  di  fatto  condizionata  da
 determinazioni dell'autorita' amministrativa.
    Appare, pertanto, non manifestamente infondata  -  analogamente  a
 quanto  gia'  deciso  in  materia  di imposte dirette con sentenza n.
 258/1991   della   Corte   costituzionale   -   la    questione    di
 costituzionalita'della  norma  di  cui all'art. 58, ultimo comma, del
 d.P.R. n. 633/1972 in relazione  all'art.  50,  primo  comma,  stesso
 d.P.R., per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione.