P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n.87;
    Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata"  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'intero  art. 34 della legge 30
 dicembre 1991, n. 413, e, in particolare, della disposizione  di  cui
 al quinto comma del citato articolo nella parte in cui e' prevista la
 sospensione  del  giudizio a richiesta del contribuente, in relazione
 agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma,  della  Costituzione  e
 "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende   il   procedimento   in   corso   e  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  venga
 notificata  alla  ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 8 gennaio 1992
                       Il presidente: PISCITELLO

 92C0318