P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti in cui non prevede che la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte che si difende personalmente possa essere eseguita in qualsiasi comune del circondario a cui appartiene l'ufficio di pretura adito (con conseguente obbligo di notificazione ivi degli atti del processo; Ordina sospendersi il procedimento in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Si comunichi integralmente alle parti. Monza, addi' 29 gennaio 1992 Il pretore: (firma illeggibile) Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1992. Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 92C0319