P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli  artt.
 3   e   24   della   Costituzione,   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 22, terzo comma,  della  legge  24  novembre
 1981,  n.  689, nei limiti in cui non prevede che la dichiarazione di
 residenza o di elezione di  domicilio  della  parte  che  si  difende
 personalmente   possa   essere   eseguita  in  qualsiasi  comune  del
 circondario  a  cui  appartiene  l'ufficio  di  pretura  adito   (con
 conseguente obbligo di notificazione ivi degli atti del processo;
    Ordina sospendersi il procedimento in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
    Si comunichi integralmente alle parti.
      Monza, addi' 29 gennaio 1992
                    Il pretore: (firma illeggibile)
    Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1992.
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

 92C0319