P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 perche'  decida  sulla  legittimita'  costituzionale, con riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del cod. civ. in  quanto
 questa disposizione non consente che possa procedersi all'adozione da
 parte  di persone che abbiano figli legittimi o legittimati incapaci,
 perche' interdetti, di esprimere  il  proprio  consenso  all'adozione
 stessa;
    Sospende la procedura in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
 parti in causa ed al p.m. nonche' al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  venga infine comunicata dal
 cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Napoli in camera di consiglio il 13 novembre 1991.
                        Il presidente: MATTERA
    Depositato in cancelleria oggi, 21 gennaio 1992.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 92C0325