P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida sulla legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del cod. civ. in quanto questa disposizione non consente che possa procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli legittimi o legittimati incapaci, perche' interdetti, di esprimere il proprio consenso all'adozione stessa; Sospende la procedura in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la presente ordinanza venga infine comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli in camera di consiglio il 13 novembre 1991. Il presidente: MATTERA Depositato in cancelleria oggi, 21 gennaio 1992. Il cancelliere: (firma illeggibile) 92C0325