PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  secondo
 comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n.  283  (Copertura
 finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
 degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
 Ministeri  e  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
 nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile  e
 militare    escluso    dalla    contrattazione),    convertito,   con
 modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in  cui
 non   prevede   -   ai  fini  dell'inquadramento  ivi  contemplato  -
 l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio  permanente
 effettivo,  che  segue  nel  ruolo,  al militare pari grado che abbia
 conseguito un trattamento stipendiale inferiore.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
                        Il canceliere: DI PAOLA
 92C0328