PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992. Il canceliere: DI PAOLA 92C0328