PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 405 e 197, primo comma, lett. a) dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0331