PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione agli  artt.
 405  e  197, primo comma, lett. a) dello stesso codice, sollevata, in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale  di  Milano
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0331