P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di legittimita' costituzionale, nei termini di
 cui in motivazione, rispetto all'art.  3  della  Costituzione,  degli
 artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50,
 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
    Dispone   la   trasmissione   immediata   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  previa  sospensione  del   presente   giudizio   nei
 confronti  dei  ricorrenti  Bovo  Paolo e Cigolini Giovanni (entrambi
 Universita' di Verona);
    Ordina che a cura della  segreteria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata alle parti in
 causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio  1991
 e del 12 giugno 1991.
                        Il presidente: SCHINAIA
                                    Il consigliere estensore: RESTAINO
 92C0339