P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, rispetto all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio nei confronti dei ricorrenti Bovo Paolo e Cigolini Giovanni (entrambi Universita' di Verona); Ordina che a cura della segreteria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 1991 e del 12 giugno 1991. Il presidente: SCHINAIA Il consigliere estensore: RESTAINO 92C0339