P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui prevede che l'importo degli interessi legali spettante all'avente diritto a prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito; Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Modena, addi' 28 gennaio 1992 Il pretore: ARU 92C0340