P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   e   non   manifestatamente   infondata  con
 riferimento agli artt. 3, primo comma,  38,  secondo  comma,  e  136,
 primo   comma,   della  Costituzione  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale concernente l'art. 16, sesto  comma,  della  legge  30
 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui prevede che l'importo degli
 interessi  legali  spettante  all'avente diritto a prestazioni dovute
 dagli enti gestori di forme di previdenza  obbligatorie  deve  essere
 portato  in  detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro
 del maggior danno  subito  dal  titolare  della  prestazione  per  la
 diminuzione del valore del suo credito;
    Sospende il giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone   che   il   presente   provvedimento  sia  notificato  ai
 procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia  comunicato  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed  al
 Presidente del Senato della Repubblica.
      Modena, addi' 28 gennaio 1992
                            Il pretore: ARU

 92C0340