P. Q. M.
    Vista la rilevanza della questione;
    Ritiene   non   manifestamente   infondata   la    questione    di
 illegittimita'  costituzionale della normativa contenuta nell'art. 10
 del r.d. n. 274/1929 e  dell'art.  2  della  legge  n.  897/1938  per
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che, a cura della segreteria del  Consiglio  nazionale,  la
 presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore della
 Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Firenze  ed  al  Consiglio del
 collegio dei geometri di Firenze nonche' al Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri  e  che  sia  comunicata al Presidente della Camera dei
 deputati,  al  Presidente  del  Senato  e  al  Ministro  di  grazia e
 giustizia.
    Cosi' deciso in Roma, 10 luglio 1991
                       Il presidente: BORSALINO
                                             Il segretario: FURLANETTO
 92C0342