P. Q. M. Vista la rilevanza della questione; Ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale della normativa contenuta nell'art. 10 del r.d. n. 274/1929 e dell'art. 2 della legge n. 897/1938 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria del Consiglio nazionale, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed al Consiglio del collegio dei geometri di Firenze nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato e al Ministro di grazia e giustizia. Cosi' deciso in Roma, 10 luglio 1991 Il presidente: BORSALINO Il segretario: FURLANETTO 92C0342