P. Q. M.
    Riservata ogni ulteriore pronunzia;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio e l'immediata trasmissione
 degli atti  alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci  sulla
 questione di legittimita' costituzionale come sopra formulata;
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del  17  ottobre
 1991.
                        Il presidente: VIVENZIO
                                                Il consigliere: FRANCO
    Il referendario, estensore: PROSPERI
 92C0343