P. Q. M. Riservata ogni ulteriore pronunzia; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale come sopra formulata; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 ottobre 1991. Il presidente: VIVENZIO Il consigliere: FRANCO Il referendario, estensore: PROSPERI 92C0343