P. Q. M. Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione; Ritenutane la rilevanza nel presente giudizio che non puo' essere deciso senza la preventiva risoluzione della questione di legittimita' costituzionale prospettata; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche' voglia, esaminata la questione proposta, e ove non ne ritenga la infondatezza, dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 37, primo comma, n. 5, e dell'art. 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, intitolato "coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione", per contrasto con gli artt. 35, primo comma, della Costituzione, ovvero 3 della Costituzione, secondo quanto esposto in motivazione; Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed alle parti costituite nel presente giudizio, in quanto non presenti alla pronuncia della presente ordinanza; Dispone comunicarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Pozzuoli, addi' 13 marzo 1992 Il pretore giudice del lavoro: PICA 92C0559