P. Q. M.
    Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione;
    Ritenutane  la rilevanza nel presente giudizio che non puo' essere
 deciso  senza  la   preventiva   risoluzione   della   questione   di
 legittimita' costituzionale prospettata;
    Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla  Corte  costituzionale, affinche' voglia, esaminata la questione
 proposta, e  ove  non  ne  ritenga  la  infondatezza,  dichiarare  la
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  37,  primo  comma, n. 5, e
 dell'art.  44  del  r.d.  8  gennaio   1931,   n.   148,   intitolato
 "coordinamento  delle  norme  sulla disciplina giuridica dei rapporti
 collettivi del lavoro con quelle del trattamento  giuridico-economico
 del  personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna
 in regime di concessione", per contrasto  con  gli  artt.  35,  primo
 comma,  della  Costituzione,  ovvero  3  della  Costituzione, secondo
 quanto esposto in motivazione;
    Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a  cura  della
 cancelleria,  al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed alle parti
 costituite  nel  presente  giudizio,  in  quanto  non  presenti  alla
 pronuncia della presente ordinanza;
    Dispone  comunicarsi  copia della presente ordinanza, a cura della
 cancelleria, ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
      Pozzuoli, addi' 13 marzo 1992
                  Il pretore giudice del lavoro: PICA

 92C0559