P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del c.p.p., per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza sia comunicato al p.m. presso il tribunale del riesame e non al p.m. procedente; Sospende la decisione del sequestro preventivo e dispone che copia della presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata all'indagato, al suo difensore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica; Dispone la trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale per gli adempimenti di competenza ed il relativo giudizio. Bari, addi' 5 marzo 1992 Il presidente: (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) 92C0605