P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del c.p.p., per violazione
 degli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione nella parte
 in  cui  prevede  che  l'avviso  della data fissata per l'udienza sia
 comunicato al p.m. presso il tribunale del  riesame  e  non  al  p.m.
 procedente;
    Sospende la decisione del sequestro preventivo e dispone che copia
 della  presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata
 all'indagato, al suo difensore ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al
 Presidente del Senato della Repubblica;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  processuali   alla   Corte
 costituzionale  per  gli  adempimenti  di  competenza  ed il relativo
 giudizio.
      Bari, addi' 5 marzo 1992
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                        I giudici: (firme illeggibili)
 92C0605