P. M. Q.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  291-  bis  del  c.p.p.   per
 contrasto con l'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 2,
 punto 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio e l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      La Spezia, addi' 4 marzo 1992
            Il giudice per le indagini preliminari: FAILLA

 92C0607