P. M. Q. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291- bis del c.p.p. per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 2, punto 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La Spezia, addi' 4 marzo 1992 Il giudice per le indagini preliminari: FAILLA 92C0607