P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 123 del c.p.p. e 44 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non includono anche le notificazioni destinate a un'autorita' giudiziaria tra le attivita' che le persone detenute o internate hanno facolta' di compiere mediante atto ricevuto, secondo i casi, dal direttore o da un ufficiale di polizia giudiziaria; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 29 gennaio 1992 Il presidente estensore: VIGNALE Depositata in cancelleria il 31 genaio 1992. Il cancelliere: (firma illeggibile) 92C0609