P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 123 del c.p.p. e 44 del d.lgs. 28 luglio
 1989, n. 271, nella parte in cui non includono anche le notificazioni
 destinate a un'autorita' giudiziaria tra le attivita' che le  persone
 detenute  o  internate  hanno  facolta'  di  compiere  mediante  atto
 ricevuto, secondo i casi, dal direttore o da un ufficiale di  polizia
 giudiziaria;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Genova, addi' 29 gennaio 1992
                   Il presidente estensore: VIGNALE
    Depositata in cancelleria il 31 genaio 1992.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 92C0609