P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infodata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del c.p.p., per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Lecce, addi' 2 dicembre 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0610