P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infodata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma,  del
 c.p.p.,  per  contrasto  con  gli  artt.  2,  3, 24, primo comma, 25,
 secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  la
 sospensione del presente processo;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
      Lecce, addi' 2 dicembre 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 92C0610