Per gli esposti motivi, si confida che codesta ecc.ma Corte vorra': a) dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, conoscere e pronunciarsi direttamente sulle operazioni delle elezioni regionali siciliane anteriormente al giudizio definitivo sulla convalida delle elezioni espresso dall'assemblea regionale siciliana; b) annullare, conseguentemente, la decisione del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 58 del 20 febbraio-12 marzo 1992. Si depositano: 1) deliberazione della giunta regionale n. 96 del 9 aprile 1992; 2) decisione del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 58 del 1992; 3) attestazione del segretario generale dell'assemblea regionale siciliana. Palermo-Roma, addi' 8 maggio 1992 Avv. Salvatore PENSABENE LIONTI - Avv. Francesco CASTALDI 92C0616