Per gli esposti motivi, si confida che codesta ecc.ma Corte vorra':
      a)  dichiarare  che non spetta allo Stato, e per esso al giudice
 amministrativo,   conoscere   e   pronunciarsi   direttamente   sulle
 operazioni   delle  elezioni  regionali  siciliane  anteriormente  al
 giudizio  definitivo  sulla   convalida   delle   elezioni   espresso
 dall'assemblea regionale siciliana;
      b)  annullare,  conseguentemente,  la decisione del consiglio di
 giustizia amministrativa per  la  regione  siciliana  n.  58  del  20
 febbraio-12 marzo 1992.
    Si depositano:
      1) deliberazione della giunta regionale n. 96 del 9 aprile 1992;
      2)  decisione  del  consiglio di giustizia amministrativa per la
 regione siciliana n. 58 del 1992;
      3) attestazione del segretario generale dell'assemblea regionale
 siciliana.
       Palermo-Roma, addi' 8 maggio 1992
       Avv. Salvatore PENSABENE LIONTI - Avv. Francesco CASTALDI

 92C0616