P. Q. M.
    La  provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che
 non spetta allo Stato approvare il piano  nazionale  di  assegnazione
 delle  radiofrequenze per l'emittenza televisiva, di cui al d.P.R. 20
 gennaio 1992, senza promuovere la  previa  intesa  con  la  provincia
 autonoma  di  Trento  per  quel  che concerne la localizzazione degli
 impianti nel territorio della medesima provincia, ai sensi e per  gli
 effetti  di  cui  all'art.  3,  quattordicesimo  comma, della legge 6
 agosto 1990, n. 223, come risultante dalla dichiarazione di  parziale
 incostituzionalita'  di  cui  alla sentenza n. 21/1991 della medesima
 Corte; e conseguentemente annullare in parte qua il  piano  approvato
 con  il  d.P.R. 20 gennaio 1992, trasmesso alla provincia con la nota
 del Ministero delle poste indicata in epigrafe, nonche'  il  medesimo
 d.P.R. di approvazione.
      Roma, addi' 30 aprile 1990
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 92C0617