P. Q. M. La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva, di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, senza promuovere la previa intesa con la provincia autonoma di Trento per quel che concerne la localizzazione degli impianti nel territorio della medesima provincia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalita' di cui alla sentenza n. 21/1991 della medesima Corte; e conseguentemente annullare in parte qua il piano approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992, trasmesso alla provincia con la nota del Ministero delle poste indicata in epigrafe, nonche' il medesimo d.P.R. di approvazione. Roma, addi' 30 aprile 1990 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 92C0617