P. Q. M. Dichiara pregiudiziale, rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975 e succ. mod., cosi' come interpretato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, nella parte in cui ritiene che per la "pena inflitta", in relazione ad unico reato, si debba intendere quella residua da espiare in concreto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il principio di ragionevolezza e con la sentenza della Corte costituzionale n. 386/1989; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Brescia il 17 marzo 1992. Il presidente: ZAPPA Il magistrato di sorveglianza: FACCHIN Gli esperti: DOLCINI - ROMANO Depositata il 20 marzo 1992 Il collaboratore di cancelleria: BERTOLI 92C0618