P. Q. M.
    Dichiara pregiudiziale, rilevante e non  manifestamente  infondata
 la  questione  di  costituzionalita' dell'art. 47, primo comma, della
 legge 26 luglio 1975 e succ.  mod.,  cosi'  come  interpretato  dalla
 giurisprudenza  consolidata della Corte di cassazione, nella parte in
 cui ritiene che per la "pena inflitta", in relazione ad unico  reato,
 si  debba  intendere  quella  residua  da  espiare  in  concreto, per
 contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, con  il  principio
 di  ragionevolezza  e  con  la sentenza della Corte costituzionale n.
 386/1989;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza venga  notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Brescia il 17 marzo 1992.
                         Il presidente: ZAPPA
    Il magistrato di sorveglianza: FACCHIN
                                         Gli esperti: DOLCINI - ROMANO
    Depositata il 20 marzo 1992
               Il collaboratore di cancelleria: BERTOLI

 92C0618