ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  406,  primo
 comma,  del  codice  di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze
 emesse il 9 agosto 1991  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso  la  Pretura  di Verona, iscritte rispettivamente ai nn. 671 e
 675 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
 della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, il  giudice
 per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ha sollevato,
 in  riferimento  agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice
 di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice  possa
 adottare  l'ordinanza  di  proroga  del  termine  di  scadenza  delle
 indagini preliminari solo prima della scadenza  del  termine  stesso,
 anziche'  entro  quindici  giorni dal decorso dei cinque giorni dalla
 notificazione della richiesta del  pubblico  ministero  alla  persona
 sottoposta alle indagini;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale  dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  i  due  giudizi  vanno riuniti per essere decisi
 congiuntamente poiche' sollevano la medesima questione;
      che con la sentenza  n.  174  del  1992  questa  Corte  ha  gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 406, primo
 comma,  nella  parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il
 termine per le indagini preliminari solo "prima della  scadenza"  del
 termine stesso;
      che  tale pronuncia ha altresi' chiarito che, una volta caducata
 la specifica previsione di cui all'art. 406, primo comma, il  giudice
 dovra'  provvedere,  sulla richiesta di proroga, nel termine generale
 previsto dall'art.  121,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
 penale;  e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del
 termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di
 memorie, dal terzo comma dell'art. 406;
      che, di conseguenza, poiche' la norma, nella parte impugnata con
 le ordinanze in esame, e' gia'  stata  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima,   la   presente   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.