ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 9 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, iscritte rispettivamente ai nn. 671 e 675 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice possa adottare l'ordinanza di proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari solo prima della scadenza del termine stesso, anziche' entro quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero alla persona sottoposta alle indagini; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente poiche' sollevano la medesima questione; che con la sentenza n. 174 del 1992 questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 406, primo comma, nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso; che tale pronuncia ha altresi' chiarito che, una volta caducata la specifica previsione di cui all'art. 406, primo comma, il giudice dovra' provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie, dal terzo comma dell'art. 406; che, di conseguenza, poiche' la norma, nella parte impugnata con le ordinanze in esame, e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.