PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0638