PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo comma,
 del codice di procedura penale - gia'  dichiarato  costituzionalmente
 illegittimo, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte in cui prevede
 che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari
 solo  "prima  della  scadenza"  del  termine  stesso  - sollevata, in
 riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della  Costituzione,  dal  giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di Verona con le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0638