PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
      a)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare
 di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo  codice,  sollevata
 dal  Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 2, 13, 25,
 secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione;
      b)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare
 di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo  codice,  sollevata
 dallo  stesso  Tribunale  militare di Padova, in relazione agli artt.
 25, secondo comma, e 52, ultimo comma,  della  Costituzione,  con  le
 ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0654