PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dallo stesso Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0654