PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i ricorsi indicati in epigrafe: a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica); b) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dei commi ottavo e nono dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata dalle Regioni Umbria, Toscana e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione; c) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata dalle regioni Umbria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione; d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale del comma nono dell'art. 16, nonche' dell'art. 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C1155