PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i ricorsi indicati in epigrafe:
       a)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dei commi terzo,
 quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della legge 17  febbraio
 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
      b)   dichiara   inammissibile   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale dei commi ottavo e nono dell'art. 16  della  legge  17
 febbraio  1992,  n.  179,  sollevata  dalle Regioni Umbria, Toscana e
 Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt.
 3, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
      c)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dei commi primo e secondo dell'art. 16 della legge 17
 febbraio 1992, n.  179,  sollevata  dalle  regioni  Umbria,  Toscana,
 Veneto  ed  Emilia-Romagna  con  i  ricorsi  indicati in epigrafe, in
 riferimento  agli  artt.  3,  9,  97,  115,  117,  118  e  128  della
 Costituzione;
      d)  dichiara  non  fondate,  nei sensi di cui in motivazione, le
 questioni di legittimita' costituzionale del comma nono dell'art. 16,
 nonche' dell'art. 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1992,  n.
 179,  sollevate  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
 Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C1155