P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4-bis, primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 15, primo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non consente la concessione di liberazione anticipata quando "si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'art. 73, limitatamente all'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 80, secondo comma, del predetto testo unico approvato con d.P.R. n. 309/1990", nei termini di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per le altre comunicazioni di rito. Palermo, addi' 29 settembre 1992 Il presidente estensore: CERAMI 93C0008