P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3  e  27,  terzo
 comma,  della  Costituzione,  dell'art.  4-bis,  primo comma, seconda
 parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato  dall'art.  15,
 primo  comma,  della  legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui
 non consente la concessione  di  liberazione  anticipata  quando  "si
 tratta  di detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di
 terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale  ovvero  di
 detenuti  o internati per i delitti di cui agli artt. 575, 628, terzo
 comma,  629,  secondo  comma,  del  codice  penale  e  all'art.   73,
 limitatamente  all'ipotesi  aggravata  ai sensi dell'art. 80, secondo
 comma, del predetto testo unico approvato con  d.P.R.  n.  309/1990",
 nei termini di cui in motivazione;
    Sospende  il  giudizio  in corso e ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per le altre comunicazioni di rito.
      Palermo, addi' 29 settembre 1992
                    Il presidente estensore: CERAMI

 93C0008