P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  che  ai   fini   della   stessa   legge   non   appaiono
 manifestamente  infondate le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli  artt.  3,  24,
 27,  terzo  comma,  32,  secondo  comma,  della  Costituzione,  e, in
 relazione  all'art.  32,  secondo  comma,  della   Costituzione,   la
 questione dell'art. 75, commi 9 - 12, del d.P.R. cit.;
      che le stesse sono rilevanti ai fini della decisione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  all'imputato,  al  difensore,  al p.m. in sede nonche' al
 Presidente del Consiglio dei Ministri;  inoltre  che  la  stessa  sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Roma, addi' 12 ottobre 1992
                          Il pretore: BEVERE
                           Il collaboratore di cancelleria: COLAPIETRO
 93C0012