P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che ai fini della stessa legge non appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, 32, secondo comma, della Costituzione, e, in relazione all'art. 32, secondo comma, della Costituzione, la questione dell'art. 75, commi 9 - 12, del d.P.R. cit.; che le stesse sono rilevanti ai fini della decisione; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m. in sede nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; inoltre che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. Roma, addi' 12 ottobre 1992 Il pretore: BEVERE Il collaboratore di cancelleria: COLAPIETRO 93C0012